Al comma 1, n. 3-ter sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
Conseguentemente:
sopprimere il n. 3-quater;
al comma 2, capoverso articolo 159, sostituire il primo periodo, con il seguente: Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso per sei mesi a partire dalla data della lettura della sentenza di condanna di primo grado e per tre mesi dalla data della lettura della sentenza di condanna in grado di appello, anche se pronunciata in sede di rinvio.