Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
2. All'articolo 159, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computai ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
Se durante i termini di sospensione, di cui al secondo comma, si verifica un'ulteriore causa di sospensione, di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».
3. All'articolo 159, il secondo comma è soppresso.
Conseguentemente dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Modifiche all'articolo 160 del codice penale). – 1. All'articolo 160 del codice penale, al secondo comma, primo periodo, dopo le parole: pubblico ministero» sono aggiunte le seguenti: «o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero,».