Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322 e 322-bis, la prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a cinque anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.