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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2150

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015  [ apri ]
1.4.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 157. – (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato:
   1) in venti anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
   2) in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
   3) in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
   4) in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni, o la pena della multa;
   5) in tre anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'arresto;
   6) in due anni, se si tratta di contravvenzione per cui la legge stabilisce la pena dell'ammenda.

  Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti si applicano anche a tale effetto le disposizioni dell'articolo 69. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
  La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.