Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 4, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2. Al secondo comma dell'articolo 161 del codice penale, dopo le parole: articolo 99, secondo comma sono inserite le seguenti: nonché per i reati di cui agli articoli 317, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.