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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2150

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015  [ apri ]
1.3.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 157. – (Prescrizione del reato. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato se l'azione penale non viene esercitata:
   1) entro dodici anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a dieci anni;
   2) entro otto anni dalla consumazione del reato per i reati puniti con pena detentiva non inferiore a cinque anni;
   3) entro sette anni dalla consumazione dei reato per i reati puniti con pena detentiva inferiore a cinque anni;
   4) entro cinque anni dalla consumazione del reato i reati puniti con pena interdittiva, prescrittiva o pecuniaria.

  Quando per il reato sono previste, alternativamente ovvero cumulativamente, pene di specie diversa, per determinare il termine di prescrizione si fa riferimento alla pena più grave.
  La prescrizione non estingue i reati puniti con la pena dell'ergastolo.
  Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti.
  Se l'azione penale è stata esercitata nei termini indicati nel codice di procedura penale, ai fini della prescrizione, decorrono i seguenti ulteriori termini:
   1) cinque anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio;
   2) due anni per la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio.