Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).
1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni».