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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.9. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2150

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015  [ apri ]
3.9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifiche agli articoli 159 e 160 del codice penale).

  1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'alinea è sostituito dal seguente: «Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:»;
   b) al numero 3), primo periodo, le parole: «o del processo» sono soppresse.

  2. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 160. – (Interruzione del corso della prescrizione). – Interrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio e il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.
  La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi».