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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.51. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2150

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015  [ apri ]
3.51.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 159, dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
  «Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
   1) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale;
   2) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.

  I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computai ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha assolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento di responsabilità.
  Se durante i termini di sospensione si verifica un'ulteriore causa di sospensione, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».

Il Governo