Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 159, primo comma, del codice penale, i numeri 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta, sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;.