Dopo l'articolo inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 160, comma 3, del codice penale le seguenti parole sono soppresse: «, ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale».