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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2150

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/02/2015  [ apri ]
1.1.

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
  La prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge. Per i reati di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322 e 322-bis, la prescrizione estingue il reato decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge, aumentato di un quarto. In ogni caso, la prescrizione non può essere inferiore a sette anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Guerini
ident. 1.9.