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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.10. in II Commissione in sede referente riferita al C. 2150

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/02/2015  [ apri ]
1.10.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 157 del codice penale).

  1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma è sostituito dal seguente:
  «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;
   b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
  «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica il termine di cinque anni».