Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 9-bis. Per gli interventi di sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione di cui al presente articolo è autorizzato l'impiego del personale di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.