Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministro degli affari esteri individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative che intendano operare per i fini umanitari nei Paesi di cui al comma 1, coinvolgendo in via prioritaria quelle già operanti in loco di comprovata affidabilità e operatività.