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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.010. in Assemblea riferita al C. 2096

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/02/2014  [ apri ]
8.010.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. Limiti alle spese elettorali dei partiti politici e dei candidati). – 1. Allo scopo di ridurre le spese elettorali dei partiti politici e dei candidati, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «euro 52.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 26.000»;
   b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «euro 1,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo non può comunque essere superiore a un milione di euro».

  2. All'articolo 14, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».
  3. All'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali in una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari ad euro 19.000 incrementata di un'ulteriore cifra pari al prodotto di euro 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione. Per i candidati che si presentano nella lista regionale il limite delle spese per la campagna elettorale è pari ad euro 19.000. Per coloro che si candidano in più liste provinciali, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 5 per cento. Per coloro che si candidano in mia o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature nelle liste provinciali aumentato del 15 per cento»;
   b) al comma 3, le parole: «euro 1,00», sono sostituite dalle seguenti: «euro 0,01».

  4. All'articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «euro 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»;
   b) al comma 2, le parole: «euro 125.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 62.500»;
   c) al comma 3, le parole: «euro 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 125.000»;
   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 2.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 6.250 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali;
   e) al comma 5, le parole: «euro 1» sono sostituite dalle seguenti: «0,01».