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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.106. in Assemblea riferita al C. 2096

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/02/2014  [ apri ]
3.106.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai partiti politici si applicano le disposizioni di cui al Titolo XI del Libro V del codice civile.
  4-ter. Per i partiti iscritti nel registro di cui all'articolo 4, la condanna ai sensi del comma 4-bis ne comporta la cancellazione, nonché la decadenza dal diritto alle agevolazioni e ai benefici di cui al Capo III della presente legge.