Al comma 4, sostituire il capoverso comma 6-bis con il seguente:
6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.