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Legislatura XVII

Proposta emendativa 61.8. in Assemblea riferita al C. 2093-B

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/12/2015  [ apri ]
61.8.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche mediante limitazione della fornitura, garantendo comunque l'erogazione del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno di acqua, che non può essere sospesa, per ciascun residente nell'immobile relativo all'utenza idrica. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede ad istallare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire alla pressione prevista dalle condizioni tecniche di contratto esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona residente.
  4. Ai fini del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le procedure per la riduzione del fenomeno della morosità anche sulla base dei seguenti principi:
   a) la necessità di tutela degli interessi degli utenti del servizio idrico, per qualsivoglia tipologia di fornitura, che di fatto, rispetto al gestore, risultano in una condizione reale di deficit informativo e di subalternità;
   b) la risoluzione del contratto, nonché la sospensione o limitazione del flusso idrico, non possono essere utilizzate quale leva vessatoria per ottenere il pagamento di un presunto debito dell'utente da parte del gestore per la fornitura d'acqua potabile;
   c) il soggetto gestore non può procedere alla risoluzione contrattuale e/o alla sospensione e/o alla limitazione della fornitura idrica, anche nelle forme della riduzione del flusso, se non previo accertamento giudiziale dell'inadempimento dell'utente, anche nelle forme di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile;
   d) nel caso di inadempimento dell'utente, fermo restando quanto previsto dal comma 3, il soggetto gestore del servizio idrico integrato può procedere alla limitazione della fornitura idrica a condizione che:
    1) abbia preavvisato l'utente mediante comunicazione avente valore legale recante modificazione del giorno a partire dal quale procederà alla limitazione della fornitura;
    2) la limitazione della fornitura avvenga almeno trenta giorni dopo il ricevimento della comunicazione di cui al numero 1.

  5. In caso di mancato rispetto delle condizioni previste dal presente articolo, l'autorità giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento dell'inadempimento dell'utente, ordina al soggetto gestore, anche nelle forme di cui all'articolo 700 del codice di procedura civile, l'allaccio immediato della fornitura idrica.

ex 61. 13.