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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
8.2.
(inammissibile per carenza di compensazione)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Per rendere più attendibili I valori e gli obiettivi di qualità dell'aria di cui al comma 2, all'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, al comma 2, lettera a), dopo la parola «PM10» aggiungere le seguenti: «acido solfidrico (H2S), mercaptani; idrocarburi policiclici aromatici (IPA) come il benz(a)antracene, il dibenz(a.h)antracene, il benzo(b)fluorantene, il benzo(k)fluorantene e l'indeno(1,2,3,-c,d)pirene); tra gli idrocarburi non metanici; i VOC. Tra gli idrocarburi aromatici: il benzene i cui livelli di valutazione si intendono su media oraria giornaliera.
  2-ter. Al fine della creazione di una rete di monitoraggio della qualità dell'aria e dei rischi ambientali, ogni Regione incarica la propria A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente) alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema denominato «S.I.M.A.G.E.» (Sistema integrato per il monitoraggio ambientale e la gestione delle emergenze). L'A.R.P.A. gestisce il progetto S.I.M.A.G.E. attraverso personale proprio. Gli oneri previsti si intendono ripartiti in misura paritetica tra la Regione e le Aziende delle aree interessate dal monitoraggio.

  Conseguentemente, all'allegato 1, tabella 1, del decreto legislativo n. 155 del 2010, apportare la seguente modificazione: per il benzene, mercaptani, acido solfidrico, metalli pesanti (piombo, mercurio ecc. ecc.) e particolato, le misurazioni si devono applicare in continuo, con calcolo sulla base di dati orari e aggiornate ogni ora.