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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
6.03.
(inammissibile per estraneità di materia e per inidoneità di copertura)

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure a sostegno delle popolazioni colpite dalle calamità naturali).

  1. È istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo dedicato all'aiuto economico alle popolazioni colpite da calamità naturali oppure connesse all'attività dell'uomo.
  2. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole «In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite dalle seguenti:
   In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le quote sono destinate ai provvedimenti conseguenti alla dichiarazione di «stato di emergenza» per calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo, di cui al decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con legge n. 100 del 12 luglio 2012.

  3. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato dalle risorse di cui al comma 2.
  4. Le disposizioni di cui al comma 2 entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo l'approvazione della presente legge.