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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
6.01.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazione in materia di km e rocce da scavo).

  1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con L. 98/13, sono inseriti i seguenti commi:
  7-bis. Le rocce e terre da scavo, provenienti da cantieri finalizzati alla costruzioni, manutenzione di reti o infrastrutture, la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati ai sensi del titolo V, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 possono essere riutilizzate nello stesso sito in cui sono state scavate a condizione che l'impresa esecutrice dei lavori, prima dell'inizio degli stessi, produca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risultino le seguenti informazioni:
   a) ubicazione del cantiere di produzione dei materiali, con indicazione del contratto di appalto e/o del titolo abilitativo;
   b) non utilizzo nell'attività di scavo di sostanze o metodologie inquinanti;
   c) quantità complessiva di terre e rocce che si prevede di scavare ed utilizzare in sito, distinguendole da eventuali materia di origine antropica che verranno gestiti separatamente.

  7-ter. A conclusione dei lavori l'impresa esecutrice, con riferimento alla dichiarazione precedente, deve attestare i quantitativi di terre e rocce da scavo effettivamente utilizzati in sito ed i quantitativi dei materiali gestiti come rifiuto. Copia della predetta documentazione deve essere conservata per tre anni presso la sede dell'impresa titolare del cantiere e resa disponibile in caso di richiesta da parte degli organi di controllo.

ident. 6.05.