Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 109 il secondo periodo del comma 5 è sostituito con il seguente: «Nel caso di condotte o cavi facenti parte di reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti energetiche di altri stati, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le regioni interessate e le associazioni dei cittadini portatrici di interessi ambientali e paesaggistici, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti. Nel caso di aree definite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, per il loro particolare pregio naturalistico ambientale, il procedimento e sottoposto a valutazione d'incidenza.