Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis.
(Divieto di prospezioni petrolifere entro il limite di 12 miglia marine dalla costa).
All'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono soppresse le parole da: «fatti salvi i procedimenti concessori» fino a: «conseguenti e connessi».