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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.014. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
31.014.
(inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 31 aggiungere il seguente:

Art. 32.
(Benefici per i lavoratori esposti all'amianto).

  1. Il termine per la presentazione delle domande per il conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, stabilito all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è riaperto, per coloro che abbiano svolto attività lavorativa con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2005 in aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fino al 15 giugno 2015. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.