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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.0102. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
31.0102.
approvato

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Strategia nazionale Green Communities).

  1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities.
  2. Essa individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico,, ambientale ed economico nei seguenti campi:
   gestione integrata e certificata del patrimonio «agro-forestale» (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno...);
   gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
   produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc...);
   sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
   costruzione e gestione «sostenibile» del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
   efficienza energetica e integrazione ”intelligente” degli impianti e delle reti;
   sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
   integrazione dei servizi di mobilità.

  3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.

I Relatori