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Legislatura XVII

Proposta emendativa 31.0100. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
31.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA).
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il PSEA sia definito quale remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, nella logica della transazione diretta tra consumatore e produttore;
   b) prevedere che il sistema di PSEA sia attivato, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune;
   c) prevedere che nella definizione del sistema di PSEA siano specificamente individuati i servizi oggetto di remunerazione, il loro valore, nonché i relativi obblighi contrattuali e le modalità di pagamento;
   d) prevedere che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi: fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva, regimazione delle acque nei bacini montani, salvaguardia della biodiversità e delle qualità paesaggistiche e utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche;
   e) prevedere che sia riconosciuto il ruolo svolto dall'agricoltura e dal territorio agroforestale nei confronti dei servizi eco sistemici, prevedendo meccanismi di incentivi attraverso cui il pubblico operatore possa creare programmi con l'obiettivo di remunerare gli imprenditori agricoli che proteggono, tutelano o forniscono i servizi medesimi;
   f) coordinare e razionalizzare ogni altro analogo strumento e istituto già esistente in materia;
   g) prevedere che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le aree protette, fondazioni di bacino montano integrato e le organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate;
   h) prevedere che i piccoli comuni vengano incentivati alla diffusione di strumenti di rendicontazione basati su indicatori di sostenibilità e in generale di qualità della vita dei territori rurali e montani;
   i) prevedere che l'adozione dei decreti legislativi attuativi sia preceduta dalla formulazione di un parere in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti Locali.

I Relatori