Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:
Art. 32.
(Interventi di miglioramento ambientale).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis, è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 16-ter. – (Detrazione delle spese per interventi di miglioramento ambientale). – 1. La detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, si applica anche:
ad interventi di allestimento, recupero, salvaguardia e manutenzione di spazi verdi, pubblici o privati, in aree urbane realizzati da imprenditori agricoli;
ad interventi, pubblici o privati, di allestimento e gestione degli orti urbani realizzati da imprenditori agricoli attraverso il miglioramento e la conservazione di spazi verdi già attrezzati o attualmente abbandonati, al fine di promuovere la riqualificazione ambientale e la fruizione educativa delle aree urbane;
ad interventi per l'adeguamento di impianti, immobili e infrastrutture aziendali realizzati da imprenditori agricoli destinati a promuovere le identità storico-culturali e le qualità del paesaggio attraverso iniziative di conoscenza e promozione rispondenti a criteri di sostenibilità, previa valutazione della soprintendenza regionale per i beni architettonici e per il paesaggio».