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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.03. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
3.03.
(inammissibile per estraneità di materia e per carenza di compensazione)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni volte al superamento di criticità ambientali).

  1. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, le società in house della regione Campania, individuate dall'articolo 2, comma 4, della legge n. 6 del 2014, che svolgono attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, nel rispetto delle dotazioni organiche definite, contestualmente al trasferimento del personale delle società partecipate, possono trasferire il personale già selezionato da Italia Lavoro e collocato in mobilità in deroga proveniente da società che hanno già operato in virtù di accordo di programma coordinato dal Ministero dell'ambiente, per almeno cinque anni nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con risorse assegnate in capo alle società in house, e comunque, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica nazionale. Al fine di conseguire lo snellimento della platea di lavoratori delle società interessate e agevolare l'avvio delle nuove società in house si autorizza l'impiego di misure di incentivo all'esodo su base volontaria previste dalla vigente normativa.