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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
3.02.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è aggiunto, in coda, il seguente: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati».
  2. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.
  3. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono abrogate.
  4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è soppresso.
  5. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole «con l'uso di richiami vivi» sono cancellate.
  6. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono soppressi.
  7. All'articolo 21 comma 1 le lettere p) e q) sono soppresse.
  8. All'articolo 21 comma 1 lettera r) le parole «accecati o multati ovvero legati per le ali» sono cancellate.
  9. All'articolo 21 comma 1 lettera ee) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono cancellate.
  10. All'articolo 31 comma 1 lettera h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 le parole «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono abrogate.