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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
29.5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.

  1. All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Fatte salve le norme sulla condizionalità previste nell'ambito della politica agricola comune, e relativamente ad aziende agricole con superficie destinata all'agricoltura inferiore ai 10 ettari, ove non sia presente nell'ambito territoriale di pertinenza adeguata impiantistica per il compostaggio aerobico o cippatura, i comuni, ad eccezione di quelli rientranti in aree con superi delle polveri sottili (PM10) per più di 35 giorni all'anno o altre criticità in merito alla qualità detraria, tenuto conto delle specifiche peculiarità dei territorio, con propria ordinanza, individuano le aree, 1 periodi e gli orari in cui è consentita la combustione controllata, sui sito di produzione, del materiale vegetale di cui al comma 1, lettera f), suddiviso in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri/stero per ettaro, mediante processi o metodi che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti I casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti I casi In cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana».