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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.4. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
29.4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Compostaggio aerobico sul luogo di produzione).

  All'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1. A partire dal 1o gennaio 2015 gli scarti vegetali di origine domestica, agricola, artigianale, industriale, oggetto di compostaggio aerobico a freddo, finalizzato al mantenimento o ripristino dei nutrienti nel terreno o comunque riutilizzato come materia sui luogo di produzione o nelle pertinenze di esso, non sono classificati come rifiuti, e pertanto non sono soggetti all'applicazione della parte quarta del presente decreto.
  3. I Comuni, le Regioni e gli altri enti coinvolti nella gestione dei rifiuti, incoraggiano il compostaggio aerobico di prossimità* ai sensi della gerarchia fissata dalla direttiva europea 2008/95/ce, e mettono in atto un sistema di tariffazione premiale per chi previene, attraverso il compostaggio, il conferimento di materia organica nel sistema dei rifiuti.
  4. Il prodotto derivante da compostaggio aerobico che fosse stato classificato come rifiuto, cessa di essere tale ai sensi dell'articolo 184-ter del presente decreto, salvo che non sia conforme dalle prescrizioni di legge per quanto concerne gli inquinanti ammessi.
  5. I Comuni, anche in collaborazione con gli agricoltori locali e con le loro associazioni, mettono a punto un servizio di triturazione degli sfalci e delle potature, al fine di utilizzarle nella produzione di compost di qualità.
  6. È in ogni caso vietata la combustione, anche in piccola quantità e sul posto, di sfalci e potature, salvo per casi di tutela delle coltivazioni da malattie o parassiti diversamente persistenti, e in ogni caso previa autorizzazione del Comune. È compito dei comuni adeguare i loro regolamenti in tal senso entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  7. Fino alla data di cui al comma 2, i Comuni hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto, in tutti i casi ove sussistano condizioni meteo sfavorevoli ovvero ci siano rischi per la salute umana o per l'ambiente.