Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
2. Il comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi. La verifica di non pericolosità è effettuata con le modalità e i criteri stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nelle more dell'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei decreti di cui al comma 3, la verifica di non pericolosità è effettuata ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni, ad eccezione dei sedimenti spostati per effetto delle operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe di cui all'articolo 114, per i quali la verifica di pericolosità è effettuata ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 4 del medesimo articolo. Gli esiti della verifica di non pericolosità sono riportati nel provvedimento di approvazione del progetto di gestione.”.