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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.10. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
29.10.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  2. All'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
   dopo le parole «salute umana» sono inserite le seguenti:
  «Costituisce utilizzo in agricoltura o in selvicoltura l'abbruciamento controllato nello stesso luogo di produzione di paglia, sfalci, potature nonché di altro materiale agricolo o forestale di origine naturale non pericoloso, condotto come ordinaria pratica agricolo forestale finalizzata alla prevenzione degli incendi o al controllo agronomico di fitopatie, fitofagi, o infestanti vegetali».

  3. All'articolo 256-bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla lettera e) sono aggiunte le seguenti parole: «e i rifiuti esclusivamente vegetali derivanti da attività agricola o forestale se l'abbruciamento avviene nello stesso luogo di produzione, e a condizione che esso non costituisca utilizzo in agricoltura o in selvicoltura come definiti dall'articolo 185, comma 1, lettera f) ovvero che si renda necessaria per l'inaccessibilità dei luoghi con gli ordinari mezzi di trasporto e che esso sia stato preventivamente comunicato almeno 48 ore prima, tramite PEC, al Comune territorialmente competente.