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Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
29.02.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Ispezioni scarichi idrici – decreto legislativo n. 152 del 2006 Art. 125 «Semplificazione in fase di richiesta di autorizzazione per gli scarichi idrici industriali» e Art. 129 Riduzione frequenza controlli scarichi idrici).

  1. All'articolo 125 del Decreto Legislativo 152/2006 è aggiunto il seguente comma 3:
  Per le aziende registrate EMAS (REG. 2009/1221/CE) è sufficiente presentare la domanda corredata da un estratto della Dichiarazione Ambientale convalidata, prodotta nell'ambito di un Sistema di Gestione Ambientale registrato EMAS, contenente almeno le informazioni previste ai commi 1 e 2. L'autorità competente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta valuta se necessario richiedere informazioni integrative. In caso contrario procede al rilascio della autorizzazione entro 60 giorni.

  2. All'articolo 129 del Decreto Legislativo 152 del 2006 il seguente comma 2:
  «L'autorità competente al controllo pianifica le ispezioni tenendo conto del possesso da parte del titolare dello scarico della registrazione EMAS (REG. 2009/1221/CE) e/o della certificazione ISO 14001:2004. Per le organizzazioni con certificazione ambientale, a parità di rischio e rilevanza ambientale, saranno pianificate ispezioni con una minor frequenza».