Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:
Art. 29-bis.
1. All'articolo 184. Comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, alla lettera e) sono aggiunte in fine le seguenti parole: ad eccezione degli sfalci e delle potature destinate alla produzione di energia attraverso processi e metodi che non costituiscono pericolo per l'ambiente né danno per la salute che sono escluse dal campo di applicazione della presente parte IV ai sensi dell'articolo 185, comma 1 lettera f).