stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 29.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
29.01.

  Dopo l'articolo 29 aggiungere i seguenti:

Art. 29-bis.
(Modifiche all'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 11 lettera g), al fondo, inserire la seguente frase: «tali garanzie sono in ogni caso ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;»

Art. 29-ter.
(Modifiche all'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 1, lettera e) dopo le parole: «domestiche» sono aggiunte le seguenti «e non domestiche».

Art. 29-quater.
(Modifica dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente comma:
  «4) Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i comuni ed i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera mm) per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti destinati al riutilizzo. Tali beni non sono assoggettati a quanto disposto dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 per loro permanenza nello spazio espositivo e l'effettiva realizzazione dello scambio».

Art. 29-quinquies.
(Modifica dell'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995).

  All'articolo 3 della legge n. 549 del 28 dicembre 1995 il comma 40 è sostituito dal seguente:
  «40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento operazione D10, per gli scarti ed i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palpabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi dei commi 29 e 38,».

Art. 29-sexies.
(Modifica dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  All'articolo 212 decreto legislativo n. 152 del 2006 aggiungere il seguente comma 8-bis: «I trasporti di rifiuti non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, di propria produzione, effettuati direttamente dalle utenze non domestiche verso i centri di raccolta di cui all'articolo 183 comma 1 lettera mm) ed agli impianti di compostaggio di prossimità non sono da considerarsi svolti a titolo professionale e di conseguenza non necessitano di iscrizione all'albo di cui al presente articolo.