Al comma 1, sostituire i capoversi 1-bis ed 1-ter con i seguenti:
«1-bis. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 87 del presente decreto è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87, comma 4.
1-ter. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 87-bis del presente decreto è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, al versamento di un contributo per le spese, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 87-bis».