Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290).
1. Al comma 4-sexies dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole «apparecchiature o impianti tecnologici al servizio delle stazioni stesse» sono sostituite dalle parole «apparecchiature o impianti tecnologici al servizio del sistema elettrico».
Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: alle infrastrutture aggiungere le seguenti: elettriche e.