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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
26.02.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

  Art. 26-bis.
(Divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo).

  All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale utilizzo del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso.

26.02.

  Dopo l'articolo 26, inserire il seguente:

Art. 26-bis.

  1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Ai fini della tutela delle acque sotterranee dall'inquinamento e per promuovere un razionale del patrimonio idrico nazionale, tenuto anche conto del principio di precauzione per quanto attiene il rischio sismico e la prevenzione di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato sono vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono intrappolati gli idrocarburi. 1 titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente i dati e le informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli additivi utilizzati precisandone la composizione chimica. Le violazioni concernenti il primo periodo o la mancata comunicazione di cui al secondo periodo del presente comma, determinano l'automatico decadimento del relativo titolo.