Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di sovra canone di bacino idrico montano).
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 e dalla legge 22 dicembre 1980, n. 925, il sovra canone di cui alle suddette leggi è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt.
2. L'applicazione del sovra canone stabilito dalle leggi di cui al comma 1 viene estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei Comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.