Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il settore idrico, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma i del presente articolo. Il decreto di cui al presente comma prevede idonei strumenti di monitoraggio e verifica del rispetto dei principi e dei criteri in esso contenuti.