Dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
Art. 23-bis.
(Clausola di salvaguardia).
1. All'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, con legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo le parole «la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi tre anni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui il Ministero dello Sviluppo Economico ne disponga, per una sola volta, la proroga di un anno per sopravvenute esigenze istruttorie».