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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.27. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04/09/2014  [ apri ]
22.27.

  Al comma 2, capoverso Art. 63, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nel distretti idrografici costituiti prevalentemente dall'aggregazione di una pluralità di bacini idrografici già interregionali e regionali, l'Autorità di bacino distrettuale per i bacini idrografici già nazionali esercita in forma diretta funzioni di difesa del suolo; per l'intero distretto esercita funzioni di coordinamento, facendo comunque salve le funzioni in materia di difesa del suolo già esercitate dalle Regioni, anche avvalendosi delle attuali autorità di bacino regionali ed interregionali ove ritenute operative. Con l'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 del presente articolo, sono disciplinate forme e modalità di coordinamento ed organizzazione per i distretti idrografici costituiti prevalentemente dall'aggregazione di una pluralità di bacini idrografici già interregionali e regionali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.