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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.04. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.04.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti commi:
  «1. Qualora i soggetti responsabili della contaminazione non provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo ovvero non siano individuabili e non provvedano né il proprietario del sito né altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla regione, secondo l'ordine di priorità fissato dal piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, avvalendosi anche di altri soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
  2. Al di fuori delle procedure e degli interventi di cui all'articolo 242, nelle ipotesi individuate al comma 1 è facoltà degli enti territoriali di cui al medesimo comma mettere il sito a disposizione di soggetti pubblici o privati che, con assunzione espressa di responsabilità in ordine alle attività da svolgersi, intendano effettuare attività di ricerca e sperimentazione, a condizione che le stesse non pregiudichino le condizioni ambientali del sito. Le suddette attività potranno essere effettuate a seguito del rilascio di specifico nulla osta da parte degli enti territoriali competenti di cui al comma 1».