stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.02. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.02.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
   «1) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:
  “4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato i alla parte quarta del presente decreto. I valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), possono essere determinate considerando specifiche misure di sicurezza. In ogni caso il modello concettuale del sito utilizzato ai fini dell'elaborazione dell'analisi di rischio e delle eventuali limitazioni d'uso imposte dalle risultanze dell'analisi di rischio, devono essere riportati negli strumenti urbanistici del comune. Al variare della destinazione d'uso o delle misure di sicurezza previste nell'analisi di rischio, la stessa perde di validità e deve essere conseguentemente rielaborata. Entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. Nel caso in cui dai risultati dell'analisi di rischio emerga la necessità di procedere con interventi di bonifica o messa in sicurezza, il proponente ha la facoltà di presentare, una proposta di effettuazione di prove pilota per verificare l'efficacia dei suddetti interventi La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso la medesima conferenza approva, ove presentata, anche la proposta di effettuazione di prove pilota e sostituisce le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle medesime. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.”;
   2) i commi 2 e 3 sono così modificati:
  “2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza d'emergenza, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune alla provincia ed alla regione competenti per territorio entro trenta giorni dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.
  3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia alla regione, al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. La stessa comunicazione è, altresì, inviata agli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta, concessioni, comunque denominate, necessarie per lo svolgimento dell'azione di messa in sicurezza d'emergenza, fermo restando che entro i successivi 15 giorni agli stessi deve essere trasmessa la richiesta di rilascio delle autorizzazioni, nulla osta e concessioni, comunque denominate e previste dalla normative vigenti, necessarie. La comunicazione di cui al presente comma consente la prosecuzione delle azioni di messa in sicurezza di emergenza nelle more del rilascio dei suddetti titoli abilitativi, fermo restando il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente.Le azioni di messa in sicurezza d'emergenza sono realizzate in deroga a quanto disposto dall'articolo 243, comma 6 del presente decreto. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione”;
   3) il comma 7 è sostituito dal seguente comma:
  “7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Ove sia stata approvata la proposta di effettuazione di prove pilota, il progetto operativo di bonifica deve contenere una relazione conclusiva, recante gli esiti delle prove pilota effettuate, nonché la descrizione dell'intervento definito sulla base dei risultati delle stesse. Nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza di cui al periodo precedente, che presentino particolari complessità a causa della natura della contaminazione, degli interventi, delle dotazioni impiantistiche necessarie o dell'estensione dell'area interessata dagli interventi medesimi, il progetto può essere articolato per fasi progettuali distinte al fine di rendere possibile la realizzazione degli interventi per singole aree o per fasi temporali successive anche con specifico riferimento alle singole matrici ambientali. Nell'ambito dell'articolazione temporale potrà essere valutata l'adozione di tecnologie innovative, di dimostrata efficienza ed efficacia, a costi sopportabili, resesi disponibili a seguito dello sviluppo tecnico-scientifico del settore. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi. Anche nel caso di interventi per fasi progettuali, l'entità delle garanzie finanziarie di cui la presente comma, è determinata in ragione del costo stimato per l'intervento complessivo.”;
   4) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:
  “7-bis. In alternativa a quando disposto dal comma 4 del presente articolo, il soggetto responsabile, senza eseguire l'analisi di rischio, presenta, entro sei mesi dall'approvazione del piano di caratterizzazione, le risultanze della caratterizzazione e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, fissando quale obiettivo degli interventi medesimi la riduzione delle sostanze inquinanti presenti nelle matrici ambientali ad un livello uguale o inferiore alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC). Tale modalità può essere operata anche solamente in riferimento ad alcune specifiche sostanze inquinanti presenti nel sito, applicando per le altre la procedura di analisi di rischio sito specifica secondo quando previsto dal comma 4 del presente articolo”;
   5) Il comma 13 è sostituito dal seguente comma:
  “13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.”;
   6) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:
  “14. A partire dalla fase di caratterizzazione del sito, è facoltà di qualunque soggetto interessato, in contraddittorio con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, proporre l'individuazione dei valori di fondo dell'area, da determinarsi tenendo conto di eventuali linee guida emanate sul punto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali valori, ove superiori alle CSC, le sostituiscono a tutti gli effetti per la matrice ambientale di riferimento.”».