stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.01. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
22.01.
(inammissibile per estraneità di materia)

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 240, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:
  1) la lettera o) è sostituita dalia seguente lettera:
   «o) messa in sicurezza permanente: l'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Tali interventi sono ammessi anche qualora la fonte inquinante sia costituita da rifiuti, stoccati in un tempo antecedente l'entrata in vigore della relativa normativa, e che non sia possibile la loro rimozione nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie a costi sopportabili»;

  2) dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera:
   «o-bis) misure di sicurezza: l'insieme delle azioni atte ad interrompere o ridurre i percorsi di esposizione, da considerarsi nell'elaborazione dell'analisi di rischio, in relazione alta destinazione d'uso prevista, In tali casi devono essere previsti piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici»;

  3) la lettera p) è sostituita dalla seguente lettera:
   «p) bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) oppure ai valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)».

  4) la lettera s) è sostituita dalla seguente lettera:
   «s) analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica: analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, nonché degli effetti sulla qualità delle risorse idriche sotterranee, condotta con i criteri indicati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto»;

  5) la lettera t) è sostituita dalia seguente lettera:
   «t) condizioni di emergenza; gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:
    1) concentrazioni attuali o potenziali del vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;
    2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;
    3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;
    4) pericolo di incendi ed esplosioni;
    5) pericolo di trasferimento della contaminazione da una matrice a un'altra.
    6) pericolo di diffusione della contaminazione nella falda».