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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.5. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
21.5.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, dopo le parole «normativa vigente», è aggiunto il seguente periodo:
  «È ammesso lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani provenienti da Comuni nel quali è stato raggiunto nell'anno solare precedente l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dall'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quello di cui all'articolo 5, comma 1 relativo ai rifiuti urbani biodegradabili a condizione che essi, per l'efficacia delle azioni di raccolta differenziata attivate, non provochino ripercussioni negative sull'ambiente e rischi per la salute umana maggiori di quelli derivanti dal rifiuto trattato secondo le forme previste dall'articolo 5 comma 2. A tal fine è considerato trattato il rifiuto non organico e non recuperabile o riciclabile, residuale alla raccolta differenziata, il cui indice respirometrico rientra nei limiti degli articoli 5 e 7. Con decreto dei Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di verifica e la periodicità dei controlli sul rispetto delle suddette condizioni».