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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.020. in VIII Commissione in sede referente riferita al C. 2093

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2014  [ apri ]
21.020.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere i seguenti:

Art. 21-bis.
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3, le parole «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   b) al comma 3-bis, le parole «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»; al secondo periodo del medesimo comma, dopo le parole «non si applicano», è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale, secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 6 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.

Art. 21-ter.
(Adempimenti CONAI).

  1. All'articolo 224, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è aggiunto il seguente comma:
  11. Gli operatori possono aderire al Consorzio di cui al presente articolo anche per il tramite delle proprie organizzazioni di categoria.

  2. Le sanzioni di cui all'articolo 261 comma 1, sono sospese per un periodo di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per le micro e piccole imprese che si iscrivono al CONAI o che regolarizzano la propria posizione presso il CONAI e i relativi Consorzi di filiera.
  3. All'articolo 261, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi» sono soppresse.