Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Sistema di tracciabilità dei rifiuti).
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 3, le parole «3 marzo 2014», sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
al comma 3-bis:
le parole «Nei dieci mesi successivi dalla data del 1o ottobre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2015»;
dopo le parole «non si applicano», sono aggiunte le seguenti: «Fino alla data di cui al primo comma, l'adesione all'operatività del SISTRI avviene in via sperimentale secondo modalità e procedure che verranno definite con successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le categorie interessate, da emanarsi entro il 31 dicembre 2015. Il termine della fase sperimentale, di cui al comma 1, è prorogabile di ulteriori 8 mesi con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. La sperimentazione è monitorata dal Tavolo tecnico di cui al comma 13, eventualmente integrato da esperti indipendenti nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà verificare e certificare gli esiti della sperimentazione. Fino alla conclusione della fase sperimentale è sospeso ogni contributo.